Informative legali

Informative legali

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE – ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

COSCELLI FORNACIARI E CORNIALI SRL, iscritta nel RUI come società di distribuzione assicurativa in data 01/02/2007 con n. A000012219.

Sede legale/Sede operativa: PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 17/A – 43121 PARMA (PR), telefono: 0521234114, e-mail: servizio.clienti@cfcparma.it, p.e.c.: certificata@pec.cfcparma.it, sito internet: www.cfcparma.it.

L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il  rui o l’elenco annesso al rui, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’ivass (www.ivass.it).

 

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo.

All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

  1. l’elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
  2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

  • di inoltrare reclamo per iscritto:
    • all’intermediario, utilizzando i seguenti recapiti: “recapiti indicati nella sezione I”.
    • o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
  • qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
  • di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

COSCELLI FORNACIARI E CORNIALI SRL NUMERO ISCRIZIONE RUI A000012219.

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
  2. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
  3. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
  4. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
  5. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
  6. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
  7. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

 

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVIGIONALI (art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 “Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private” che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvigionali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione

Categoria veicolo / Tipologia contrattuale

Livello provvigionale

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore I – Autovetture

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore II – Autotassametri

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore III – Autobus

7.16

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore IV – Autocarri e Motocarri

7.16

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore V – Motoveicoli e Ciclomotori

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore VI – Macchine operatrici e Carrelli

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore VII – Macchine agricole

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore VIII – Natanti ad uso privato

9.40

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Settore IX – Natanti ad uso pubblico

9.40

Nell’ipotesi di attività di distribuzione svolta nell’ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvigionale sopra indicato è riferito all’intermediario avente rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.

 

INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI RECLAMI

(art. 10-decies Reg. ISVAP 24/2008)

Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente.

L’intermediario trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi.

Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’intermediario la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l’intermediario medesimo.

In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura è gestita secondo le regole applicabili a seconda della sezione del RUI di appartenenza dell’intermediario emittente.

Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all’IVASS:

  1. i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo;
  2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);
  3. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma” oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

Tali reclami dovranno essere completi di:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

Per i soli reclami attinenti alla corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

  • la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
  • la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010;
  • la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014;
  • l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.

Modalità per l’inoltro dei reclami all’intermediario Reale Mutua Assicurazioni:

Reale Mutua Assicurazioni – Servizio “Buongiorno Reale”

Via Corte d’Appello, 11 10122 Torino

Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)

Fax +39 0117425420 e-mail buongiornoreale@realemutua.it

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Modalità per l’inoltro per iscritto dei reclami all’intermediario Lloyd’s Insurance Company:

Ufficio Italiano di Lloyd’s

All’attenzione del Responsabile dell’Ufficio “Regulatory & Compliance”

Corso Garibaldi, 86 20121 Milano

Fax +39 0263788850 e-mail servizioclienti@lloyd’s.com

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Financial Ombudsman Service con sede in South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR e telefono +44 2079641000 e-mail complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Modalità per l’inoltro dei reclami all’intermediario Credendo – Guarantees & Speciality Risks:

Credendo – Guarantees & Speciality Risks

All’attenzione Responsabile Compliance The Compliance Officer

Avenue Roger Vandendriessche 18

BE-1150 Brussels

Tel +39 027744256 (chiedete di parlare con il Responsabile Compliance) e-mail f.warson@credendo.com

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Ombudsman del Settore Assicurativo de Meeûssquare 35 BE-1000 Bruxelles www.ombudsman.as

 

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D’AFFARI

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all’obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l’intermediario ha affari con le seguenti imprese di assicurazione:

– SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

– LLOYD’S INSURANCE COMPANY – Rappresentante per l’Italia

– CREDENDO EXCESS & SUERTY SA – Rappresentante per l’Italia